Il paventato conferimento di un incarico retribuito per Claudio de Magistris, fratello del sindaco Luigi, presso il Forum delle Culture ha provocato non pochi tumulti nell'ambiente politico napoletano (un ambiente non certamente abitato da stinchi di santo). Il primo cittadino aveva addotto, come motivazione della sua scelta, il fatto che il fratello avesse perso il posto di lavoro nell'ufficio comunicazione dell'IDV, rendendogli di fatto impossibile la continuazione dell'esperienza al Comune come consulente a titolo gratuito. L'insistenza del sindaco, che a suo dire non avrebbe mai potuto rinunciare alle "indubbie competenze" del fratello in materia di eventi, ha fatto storcere il naso a molti e ha contribuito a deteriorare i suoi rapporti con le stesse forze politiche di maggioranza e con una parte considerevole della città. La querelle si è poi conclusa tre ore fa, quando sulla sua bacheca di facebook, Claudio de Magistris ha dichiarato la sua indisponibilità per l'incarico al Forum.
In realtà, la nomina non sarebbe potuta avvenire per due ragioni ben precise.
In primis, per opportunità politica: Claudio de Magistris è tuttora indagato dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti dell'America's Cup e una sua nomina in un posto delicato come quello dell'evento del Forum sarebbe stata quanto meno "sconsigliabile" (perfino il magistrato Raffaele Cantone, da sempre suo sostenitore, ha suggerito a de Magistris di fare un passo indietro)
Infine, per una questione eminentemente "legale": il DPR n. 168/2010, all'art. 8, commi 1 e 2, sancisce:
1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
E infatti è arrivato il dietrofront. Le motivazioni ufficiali? Di certo, non queste qui qua sopra.Ps. ringrazio Nando Pennone per la segnalazione.
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